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Guida ai documenti da presentareComunione o separazione dei beni?
Prima di tutto è importante informarsi
Innanzitutto bisogna sapere che in Italia, in mancanza di una esplicita dichiarazione da parte degli sposi, si applica ad essi il regime patrimoniale di Comunione dei Beni.
La scelta va fatta, ufficialmente, dopo la cerimonia, civile o religiosa, al momento delle firme.
Meglio conoscere le leggi in merito e scegliere consapevolmente l'opzione migliore, perché non tutte le coppie di sposi si trovano nella medesima situazione finanziaria.
Non si tratta comunque di una decisione irrevocabile e tramite
atto notarile è possibile
variare il regime scelto al momento del matrimonio.
Il Codice Civile stabilisce quanto segue:
Art. 177. Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad
esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo
scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della
comunione, non siano stati consumati
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio
ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 178. Beni destinati all'esercizio di impresa
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e
gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della
comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Art. 179. Beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era
titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione,
quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla
comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla
conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita
parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro
scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto (2647).
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il
matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente.
(...)
Art. 215. Separazione dei Beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
In pillole
Sintetizzando al massimo, la comunione dei beni prevede che tutto ciò che ciascun coniuge acquista o di cui entra in possesso dopo il matrimonio, automaticamente appartiene anche all'altro, mentre la separazione dei beni prevede che, così come avviene in entrambi i casi prima delle nozze, ognuno resta l'unico proprietario dei propri beni acquisiti dopo il matrimonio.
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